Tempo di lettura: 2 minutiIl nuovo obbligo di notificazione ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1bis dell'ordinanza prescrive che persone e istituzioni che detengono o amministrano averi o risorse economiche delle banche iraniane Melli e Saderat lo devono comunicare senza indugio alla SECO. I termini di "averi" e di "risorse economiche" sono definiti nell'articolo 3 dell'ordinanza e comprendono valori patrimoniali di ogni tipo, compresi i valori finanziari, i debiti, la garanzie e gli accrediti.
L'introduzione dell'obbligo di notificazione avviene in base al paragrafo 10 della risoluzione 1803 (2008). In esso il Consiglio di sicurezza dell'ONU chiede a tutti gli Stati di essere vigilanti con le relazioni d'affari dei loro istituti finanziari con le banche iraniane. Il paragrafo 10 cita in particolare la banca Melli e la banca Saderat nonché le loro succursali e filiali dislocate all'estero. In tal modo si mira a evitare che relazioni d'affari con queste banche sostengano attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o lo sviluppo di sistemi vettori per armi nucleari.
Con l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran la Svizzera mette in opera le sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con le risoluzioni 1737 (2006), 1747 (2007) e 1803 (2008).
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Fonte: Staatssekretariat für Wirtschaft - SECO, comunicato stampa