Tempo di lettura: 2 minutiIl congedo di prepensionamento e il pensionamento anticipato si giustificano con le condizioni di lavoro particolari alle quali sono sottoposti i membri del Cgcf (elevato sforzo psico-fisico; orari di servizio irregolari 24 ore su 24, domenica e giorni festivi compresi ecc.). Il congedo di prepensionamento inizia al compimento del 58° anno d'età e termina al compimento del 61° anno d'età con il pensionamento anticipato.
Per gli ufficiali e i sottoufficiali di professione dell'esercito, l'indennità proporzionale della continuazione del pagamento dello stipendio vale come compensazione del lavoro domenicale, notturno e supplementare svolto ma non indennizzato. Nel Cgcf, per questi lavori è per contro corrisposta un'indennità. Di conseguenza per i membri del Cgcf, in caso di uscita anticipata dalla funzione, questa indennità non è oggettivamente giustificata da una prestazione effettuata in precedenza. Non è quindi opportuno trattare allo stesso modo i membri del Cgcf e gli ufficiali di professione dell'esercito.
La soppressione dell'indennità mira inoltre a scoraggiare le uscite anticipate dal Cgcf. Anche il fatto che oggi l'indennità debba essere versata ai membri del Cgcf in caso di licenziamento per motivi disciplinari o penali è urtante. Nell'ambito del Programma di consolidamento della Confederazione sono in corso chiarimenti in vista di un nuovo ordinamento generale in materia di pensionamento anticipato.
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Fonte: Eidgenössisches Finanzdepartement EFD, comunicato stampa