Il Consiglio federale autorizza la firma delle CDI con Stati Uniti e Finlandia

11.09.2009 | da DFF

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11.09.2009, Berna - Il Consiglio federale ha approvato le rivedute Convenzioni di doppia imposizione (CDI) con gli Stati Uniti e la Finlandia. Al contempo ha autorizzato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a firmare le due CDI contenenti la clausola di cui all'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Dopo la firma il DFF trasmetterà un messaggio alle Camere federali. In tale occasione verrà sottoposta al Parlamento anche la questione del referendum facoltativo.


Dalla decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 sull'estensione dell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali, la Svizzera ha negoziato e parafato con 14 Stati CDI contenenti una clausola di assistenza amministrativa estesa secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Le CDI parafate vengono correntemente sottoposte al Consiglio federale per l'approvazione ad essere firmate. Per la riveduta CDI con il Messico esiste già un autorizzazione del Consiglio federale, mentre le CDI con Danimarca, Lussemburgo, Francia, Norvegia, Austria e Gran Bretagna sono già state firmate.

Per non figurare più sulla cosiddetta "lista grigia", stilata dal Segretariato dell'OCSE per gli Stati del G-20, devono essere firmate dodici Convenzioni contenenti gli standard dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa. Una volta firmate (da un ministro o da un diplomatico degli Stati contraenti) la Convenzione viene pubblicata.

Anche per le rivedute CDI con gli Stati Uniti e la Finlandia, i Cantoni e le associazioni economiche interessate avevano ricevuto un rapporto per parere. Gli enti consultati accolgono favorevolmente l'approvazione di entrambe le CDI.

Fasi fino all'entrata in vigore delle Convenzioni di doppia imposizione

La parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo. Nelle trattative possono inoltre partecipare specialisti in rappresentanza dei Cantoni.

La convenzione viene pubblicata solo dopo che è stata firmata. Il Consiglio federale decide in merito all'autorizzazione a firmare. Successivamente il DFF elabora un messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione (ratifica) delle CDI. La convenzione può essere ratificata solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. Le disposizioni contenute nella CDI vengono applicate, analogamente alla regolamentazione concordata nella convenzione, solitamente a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore.

Le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno secondo la prassi finora in vigore al referendum facoltativo. Ad avviso del Consiglio federale la prima convenzione di doppia imposizione approvata dal Parlamento con le nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa dovrebbe pertanto essere sottoposta al referendum facoltativo. La decisione definitiva di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento.

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Conclusione di questo articolo: « Il Consiglio federale autorizza la firma delle CDI con Stati Uniti e Finlandia »

Fonte: DFF, comunicato stampa